LA CARCERAZIONE
1. L’ARRESTO O IL FERMO.
Un cittadino o una cittadina [d’ora in avanti solo per comodità si parlerà al maschile intendendo sia uomini che donne] può trovarsi in carcere perché arrestato, se colto in flagranza di reato, su ordine del giudice, per scontare una pena definitiva, o in stato di fermo perché indiziato di avere commesso un reato e il giudice teme che possa inquinare le prove o scappare.
a) arresto in flagranza:
la persona viene arrestata perché colta nell’atto di commettere un reato, o inseguita dalla polizia subito dopo aver commesso il reato, o perché si è sorpresi con cose o tracce che fanno pensare che sia stato appena commesso un reato;
b) fermo di persona indiziata di reato:
ossia la polizia giudiziaria ritiene che la persona abbia commesso un reato e che voglia sfuggire alla giustizia;
c) ordinanza di custodia cautelare:
ossia un giudice, accogliendo la richiesta di un pubblico ministero, ritiene che la persona abbia commesso un reato e che vi sia concreto pericolo che, rimanendo in libertà, in attesa del processo, lo stesso commetta altri reati, inquini le prove o scappi;
d) ordine di esecuzione o carcerazione:
ossia la persona viene arrestata e ristretta in carcere per scontare una pena definitiva e cioè eseguire una sentenza che lo ha condannato definitivamente a scontare una pena in carcere.
2. DOPO L’ARRESTO O IL FERMO
a) nei casi di arresto in flagranza di reato
Nella ipotesi di arresto in flagranza o di fermo alla persona di cui trattasi viene subito chiesto di indicare un difensore (avvocato) di fiducia, in assenza viene assegnato un difensore d’ufficio tra quelli iscritti nel relativo albo. Il recapito (indirizzo, numero di telefono) del difensore d’ufficio sono indicati negli atti che vengono consegnati all’interessato, il quale può comunque, in ogni momento, nominare un difensore di fiducia.
Nei casi di arresto in flagranza, il P.M. (Pubblico Ministero) può richiedere che il processo venga celebrato per direttissima. In questo caso, l’udienza di convalida si svolge davanti al giudice del Tribunale anziché davanti al G.I.P. (Giudice per le indagini preliminari). Se l’arresto viene convalidato, subito dopo si svolge il processo, con il rito del giudizio ordinario, con il rito del giudizio abbreviato o con il patteggiamento.
b) l’interrogatorio di garanzia
Il cittadino arrestato o fermato, verrà interrogato dal G.I.P. entro massimo 96 ore dall’arresto (48 ore per la richiesta del PM e 48 ore per la convalida del giudice), in caso contrario, cioè nella ipotesi di violazione di questo termine, la persona va liberata.
L’interrogatorio in questione è finalizzato ad accertare se siano ancora sussistenti le condizioni che portarono all’arresto.
Nel corso dell’interrogatorio di garanzia è necessaria la presenza di un difensore ed il cittadino fermato o arrestato, può avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice.
Al cittadino fermato o arrestato, viene consegnata copia del provvedimento con il quale il giudice ha disposto l’arresto (ordinanza di custodia cautelare).
In essa vengono indicati i seguenti dati:
1) il giudice che lo ha emesso;
2) i numeri di procedimento;
3) i dati della persona arrestata;
4) i fatti che sono oggetto di indagine;
5) gli indizi a carico della persona e le relative fonti;
6) i motivi per cui il giudice ha ritenuto necessaria la restrizione in carcere;
7) l’ordine del giudice con la data e la firma.
Chiaramente questo non succede in caso di fermo o arresto in flagranza di reato.
c) disposizione di scarcerazione o conferma della carcerazione
Il giudice, tenendo conto anche delle richiesta del Pubblico Ministero (cioè il magistrato che conduce le indagini), e sentite le osservazioni del difensore, può decidere di convalidare l’arresto o rimettere in libertà, anche con eventuali limitazioni (arresti domiciliari, obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria per firmare, divieto di frequentare alcuni luoghi (regioni, città, abitazioni...), obbligo di risiedere in un luogo stabilito dal giudice (regione, provincia, città...), divieto di uscire dall’Italia.
La richiesta al giudice, da parte del PM, si fonda sulla ritenuta possibilità della sussistenza del pericolo che la persona stessa, in attesa del processo, possa inquinare le prove, fuggire o commettere altri reati.
In ogni caso il procedimento penale continua a seguire il suo corso e, alla conclusione delle indagini, se il pubblico ministero ritiene di avere acquisito sufficienti elementi per sostenere l’accusa in giudizio chiede che la persona venga processata.
d) l’udienza di convalida dell’arresto o del fermo.
al massimo entro 96 ore dall’arresto/fermo si terrà, in carcere o in tribunale, l’udienza di convalida dell’arresto.
La presenza obbligatoria dell’avvocato alla udienza di convalida serve a dare una adeguata assistenza tecnica al cittadino arrestato o fermato per valutare la condotta che questi deve tenere.
Il GIP verifica se l’arresto o lo stato di fermo è avvenuto secondo legge e spiega al cittadino la motivazione dell’arresto o del fermo.
Il cittadino arrestato o fermato può rispondere alle domande del giudice o stare in silenzio e avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice (della quale facoltà viene avvertito), ma anche in tal caso il procedimento seguirà comunque il suo corso.
e) sospensione condizionale della pena
Il cittadino indagato non viene comunque recluso in carcere se può beneficiare della sospensione condizionale della pena (cioè se il reato non prevede una condanna superiore a 2 anni e se il giudice ritiene che in futuro non commetterà altri reati)
f) immediata scarcerazione
Viceversa, deve essere ordinata la immediata liberazione dell’arrestato o del fermato:
- se l’arresto o il fermo sono avvenuti al di fuori dei casi consentiti dalla legge;
- se non sono Stati rispettati i tempi per la celebrazione dell’udienza;
- se il giudice ritiene che non ci siano a carico della persona gravi indizi di colpevolezza o esigenze cautelari.
Allo stesso modo, a seguito della convalida dell’arresto, la persona non può essere tenuta in carcere se può beneficiare della sospensione condizionale della pena (cioè se il giudice ritiene che non verrà condannato a più di due anni e che in futuro non commetterà altri reati).
g) categorie protette e assistenza alla famiglia
Non può essere ugualmente tenuto in carcere, salvo eccezionali esigenze di tutela della collettività:
- la donna incinta o madre di prole convivente che ha meno di tre anni;
- la persona ultrasettantenne;
- la persona affetta da patologia tale che renda lo stato di salute incompatibile con la detenzione o la persona affetta da Aids conclamato;
- il padre di prole di età inferiore ai tre anni e madre deceduta o comunque impossibilitata a dare assistenza
h) il tribunale della libertà
Se il GIP ha deciso che il cittadino deve restare in carcere, si può fare ricorso al Tribunale della Libertà, entro 10 giorni dalla comunicazione. Il Tribunale della Libertà riesamina gli atti e determina se il cittadino deve restare in carcere o deve essere scarcerato.
Al Tribunale della libertà possono essere appellati anche tutti i provvedimenti del giudice che rigettano eventuali istanze di revoca o sostituzione della custodia in carcere formulate dal detenuto.
3. IL PROCESSO
Tralasciamo di descrivere l’iter del processo ordinario, normalmente noto ai cittadini, per il quale comunque si rimanda ad altre letture e al rapporto con l’avvocato e citiamo solamente le fasi precedenti il processo e i riti alternativi.
a) l’udienza preliminare
Al termine delle indagini, se il pubblico ministero riterrà che vi siano sufficienti elementi per sostenere l’accusa in giudizio chiederà che si celebri il processo.
Per alcune tipologie di reato, prima di procedere al processo vero e proprio, si svolge davanti al giudice una udienza preliminare.
La finalità dell’udienza preliminare è quella di accertare nel contraddittorio tra le parti (pubblico ministero e difesa), se vi siano sufficienti elementi per un processo in Tribunale.
Qualora il GUP (giudice per l’udienza preliminare) ritenga sufficienti per un processo gli elementi addotti dall’accusa, emette il decreto che dispone il giudizio, con l’indicazione del giorno, dell’ora e del Tribunale avanti al quale si terrà il processo, viceversa disporrà con sentenza (c.d. sentenza di non luogo a procedere) la fine del processo.
In questa sede, il cittadino arrestato o in stato di fermo, può decidere di avvalersi dei c.d. riti alternativi (“giudizio abbreviato” o “patteggiamento”) scegliendo in tal modo di definire il procedimento nella stessa udienza preliminare.
Per alcuni reati, invece, l’udienza preliminare non viene celebrata e la persona viene direttamente convocata avanti al giudice del Tribunale con decreto di citazione a giudizio.
Anche in questo caso, prima che inizi il processo, la persona, con l’assistenza del suo difensore, può decidere se farsi giudicare con il rito ordinario, oppure optare per il giudizio abbreviato o il patteggiamento.
Può anche accadere che si salti la fase dell’udienza preliminare, perché la persona vede consegnarsi un decreto di giudizio immediato. Qualora infatti pubblico ministero e giudice ritengano evidente la prova della colpevolezza, attraverso questo strumento essi evitano l’udienza preliminare e convocano la persona direttamente innanzi al Tribunale.
A seguito della consegna del decreto di giudizio immediato è molto importante che la persona prenda subito contatto con il suo difensore, in quanto la richiesta di eventuali riti alternativi, che danno diritto ad uno sconto di pena, va effettuata obbligatoriamente entro 15 giorni dalla consegna del decreto di giudizio immediato.
Tale richiesta può comunque essere fatta personalmente dall’interessato senza consultarsi con il difensore.
b) il Processo per direttissima
Nei casi di arresto in flagranza il PM può richiedere la celebrazione del processo con rito direttissimo
L’udienza di convalida si svolge in questo caso in tribunale (anziché davanti al GIP).
In caso di convalida dell’arresto la persona viene processata subito dopo.
Il difensore può chiedere un termine per preparare la sua difesa, in tal caso il processo viene rimandato di qualche giorno.
Rientra naturalmente nelle facoltà della persona e del suo difensore la scelta di celebrare il processo attraverso uno dei riti c.d. alternativi (“giudizio abbreviato” o “patteggiamento”) che, nella eventualità di una condanna, danno diritto ad uno sconto di pena.
c) i riti alternativi
Al fine di velocizzare i tempi processuali, si può ricorrere ai riti alternativi (in particolare, nel caso di arresto o di fermo, interessano il giudizio abbreviato e il patteggiamento).
Per cui il cittadino arrestato o il suo avvocato, che deve avere una procura speciale, possono scegliere entro un termine ben preciso, ad esempio all’ udienza preliminare, quando ne è prevista la celebrazione o prima dell’apertura del dibattimento, di avvalersi di questa diversa forma di celebrazione del processo.
c1) il giudizio abbreviato
Il giudizio abbreviato, se tempestivamente chiesto dall’imputato, non può essere rifiutato dal giudice e comporta automaticamente, in caso di condanna, lo sconto di 1/3 della pena inflitta. Può però essere subordinato ad integrazione probatoria (abbreviato condizionato).
Con il rito abbreviato non si celebra la fase dibattimentale ed il processo viene deciso dal giudice “allo stato degli atti”, ossia sulla base degli atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero, ma non è preclusa la possibilità di un giudizio di assoluzione e la eventuale sentenza di condanna può essere appellata.
c2) il patteggiamento
Il patteggiamento (applicazione della pena su richiesta, come lo definisce il codice) consiste invece in una forma di accordo tra le parti (pubblico ministero e difesa) sulla qualificazione del fatto e l’entità della pena. Questa scelta, comporta lo sconto fino ad 1/3 della pena inflitta e, diversamente dal rito abbreviato, l’ impossibilita di proporre appello ma solo un eventuale ricorso per cassazione.
Nella ipotesi del patteggiamento il giudice è chiamato unicamente a effettuare un vaglio sull’esatta qualificazione del fatto, effettuata dalle parti e sulla congruità della pena concordata, senza nessun ulteriore approfondimento di merito, riservandosi tuttavia la facoltà di respingere l’accordo qualora non valuti corretta la qualificazione giuridica del fatto e incongrua la pena stessa
d) il ricorso in appello
Le sentenze di condanna possono essere impugnate presentando il ricorso in appello alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza, anche tramite l’ufficio matricola del carcere.
I motivi di impugnazione possono riguardare sia le ragioni della condanna, sia la eccessività della pena o il mancato riconoscimento di attenuanti.
L’appello viene deciso dalla Corte di Appello ed è possibile, anche in questa fase, concordare con il procuratore generale l’accoglimento di uno o più motivi di impugnazione con rinuncia ad altri motivi e conseguente riduzione della pena (cd. patteggiamento in appello). L’accordo deve essere poi valutato dal giudice di secondo grado, che può respingerlo e procedere alla celebrazione del processo.
e) il ricorso in cassazione
Il ricorso in cassazione per gli imputati è previsto, nei casi di sentenze di condanna di secondo grado (ricorso per saltum), in alcuni casi di violazione di legge o di difetto palese di motivazione della sentenza (provvedimenti sulla libertà).
La Corte di Cassazione, che ha sede a Roma, è un giudice di legittimità e non può occuparsi del merito che si impugna, ma solo della sua regolarità.
Il difensore che propone ricorso deve essere iscritto all’apposito Albo degli avvocati cassazionisti.
f) il giudice dell’esecuzione
L’ordinamento assegna la competenza a conoscere della esecuzione della condanna ad un giudice definito giudice dell’esecuzione.
Quest’ultimo è infatti competente su tutte le questioni attinenti alla validità del titolo esecutivo per cui si è condannati. Il codice di procedura penale prevede che tale funzione di giudice dell’esecuzione sia svolta dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna oppure, nella ipotesi in cui la sentenza di condanna di primo grado sia stata riformata in appello non limitatamente alla pena, dal giudice di appello.
A titolo esemplificativo il giudice dell’esecuzione è competente sulle questioni riguardanti l’amnistia, l’indulto e la legittimità dell’ordine di carcerazione, l’applicazione del reato continuato, la richiesta di restituzione in termini, nel caso il condannato non abbia potuto presentare impugnazione in termini, nel caso che siano state emesse più condanne per lo stesso fatto, ecc...
g) scarcerazione ed elezione di domicilio
Nel momento in cui si è scarcerati la persona è invitata ad effettuare l’elezione di domicilio, ossia è invitata ad indicare il luogo nel quale vuole che gli siano consegnati i documenti riguardanti il processo.
A seguito di tale elezione di domicilio tutti gli atti relativi al procedimento verranno mandati all’indirizzo indicato ed è quindi importante che presso tale indirizzo ci sia effettivamente la persona di cui trattasi o, in alternativa, qualcuno che può comunque ricevere gli atti.
Poiché tutti gli atti verranno mandati presso tale recapito potrebbe accadere che, nell’ipotesi in cui gli ufficiali giudiziari non trovassero nessuno, si svolga il processo senza che la persona ne sia effettivamente a conoscenza e tuttavia il processo sarà comunque regolare.
E’ possibile, ed in taluni casi preferibile, che la persona scelga di ricevere gli atti relativi al processo unicamente presso il suo avvocato (elezione di domicilio presso il difensore). In tal caso però bisogna che la persona mantenga i contatti con il suo avvocato.
4. RAPPORTI CON LA MAGISTRATURA DOPO IL PROCESSO
a) l’indulto
Ad agosto 2006 è entrata in vigore la legge che ha concesso l’indulto.
L’indulto è una causa di estinzione della pena (a differenza dell’amnistia, che estingue il reato), nel caso in specie nella misura di anni tre e per quanto riguarda la pena pecuniaria nella misura di euro 10.000,00.
Si applica alle sentenza di condanna per reati commessi fino al 2 maggio 2006, con esclusione di alcuni reati (es. violenza sessuale, pedofilia, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione mafiosa o terroristica ed altri).
L’indulto viene revocato a chi, nei cinque anni successivi alla concessione del beneficio, commette un delitto non colposo per il quale viene condannato ad una pena detentiva non superiore ai due anni.
L’applicazione dell’indulto deve essere applicato dal giudice dell’esecuzione, (o prima dal giudice della cognizione o in via provvisoria dal P.M.), e può comportare l’immediata scarcerazione qualora la pena, per effetto del provvedimento di indulto, risulti integralmente scontata.
b) il magistrato di sorveglianza
La legge 26 Luglio 1975 n. 354 (T.U. sull’ordinamento penitenziario) disciplina la funzione e le competenze del Magistrato di Sorveglianza e del Tribunale di Sorveglianza.
Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e pena ed ha, in particolare, la competenza a decidere con ordinanza sulle istanze dei detenuti volte all’ottenimento della liberazione anticipata (v. cap. 111 n. 29) e sui reclami presentati dagli stessi avverso provvedimenti della amministrazione penitenziaria.
Il magistrato di sorveglianza decide inoltre con decreto motivato sulle richieste di permessi o licenze presentate dai detenuti.
Il magistrato di sorveglianza è competente anche per l’applicazione e revoca delle misure di sicurezza.
c) il tribunale di sorveglianza
La stessa legge 354/75 prevede che in ogni distretto di Corte d’Appello sia istituito un tribunale di sorveglianza con competenza a decidere sulla concessione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, della detenzione domiciliare, della semilibertà e della liberazione condizionale nonché su tutto quanto attiene alla revoca o cessazione di tali misure nonché sui reclami in materia di permessi.
Il Tribunale di sorveglianza è composto dal presidente, da un altro magistrato di sorveglianza e da due professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica.
d) riparazione per l’ingiusta detenzione
E’ utile sapere che sono previsti rimedi dall’ordinamento giuridico in caso di detenzione ritenuta ingiusta, con la possibilità di chiedere alla corte di appello competente una somma di danaro rapportata al periodo della detenzione, purché il comportamento della persona che ha subito la custodia cautelare non sia stato doloso o gravemente colposo e ciò sia stato causa della detenzione subita.
e) revisione della sentenza
È anche possibile, ricorrendone i presupposti, chiedere la revisione della sentenza di condanna che si ritiene ingiusta sempre alla corte di appello nel cui distretto si trova il giudice che ha emesso la sentenza.
f) riparazione dell’errore giudiziario
Nel caso di revisione della sentenza con conseguente proscioglimento la persona prosciolta ha diritto ad una equa riparazione rapportata alla durata dell’espiazione della pena e alle conseguenze personali e familiari.
5. I CITTADINI STRANIERI CARCERATI IN ITALIA
a) interpreti e traduzioni degli atti
Premesso che il detenuto straniero ha gli stessi obblighi e gli stessi diritti del detenuto cittadino italiano, chi non conosce la lingua italiana ha il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di poter comprendere l’accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa.
Allo stesso modo chi non comprende la lingua italiana ha diritto alla traduzione degli atti del procedimento nella lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese e spagnolo, tutto ciò al fine di assicurare il pieno esercizio del diritto costituzionale di difesa.
b) comunicazioni all’ambasciata o al consolato
L’ufficio matricola comunica al consolato o all’ambasciata del paese d’origine del detenuto straniero la sua presenza in carcere previo consenso del detenuto stesso, consenso che non è richiesto per i paesi per i quali la comunicazione è obbligatoria. Il consenso è stato introdotto soprattutto per tutelare gli stranieri perseguitati nei loro paesi di origine.
c) la convenzione di Strasburgo
Per quanto riguarda ancora i detenuti stranieri presenti nelle carceri italiane va segnalata la possibilità, prevista dalla convenzione internazionale di Strasburgo del 21 marzo 1983, ratificata dall’Italia neI 1988, che questi ultimi possano, con il loro consenso, scontare la pena nel loro paese di origine, purché il Paese abbia aderito alla convenzione.
La domanda di esecuzione all’estero di una condanna determinata dall’autorità giudiziaria italiana presuppone che la stessa sia definitiva e relativa ad un fatto che sia previsto da entrambi i paesi come reato, la pena da scontare deve essere superiore a 6 mesi e deve esserci l’accordo dei due stati interessati.
In nessun caso le autorità italiane possono comunque consentire che l’esecuzione della pena inflitta in Italia avvenga in un Paese nel quale c’è il rischio concreto che la persona sia sottoposta a trattamenti inumani o degradanti. Per il detenuto straniero che volesse utilizzare la possibilità offertagli dalla convenzione di Strasburgo è a disposizione una apposita modulistica presso l’ufficio matricola del carcere.
6. L’AVVOCATO
In ogni caso, anche se colto dalla polizia mentre commette un reato, il cittadino ha diritto ad una difesa, quindi ad un avvocato per usufruire del diritto alla difesa.
Il detenuto ha diritto di conferire subito con il proprio difensore, salvo che l’autorità giudiziaria ponga al momento dell’arresto un divieto temporale non superiore a 5 giorni.
E’ utile che il cittadino mantenga un rapporto continuo con il proprio avvocato, sia esso stato assegnato d’ufficio o scelto di propria fiducia.
a) l’avvocato d’ufficio
In Italia non esiste la possibilità di difendersi da soli. Nel caso in cui il cittadino non ha un proprio avvocato di fiducia, sarà assistito da un avvocato nominato d’ufficio il cui nome ed indirizzo, compaiono negli atti che verranno consegnati al momento dell’arresto.
b) l’avvocato di fiducia
Il cittadino arrestato non ha bisogno dell’avvocato d’ufficio se ha già un avvocato di fiducia.
Se il cittadino arrestato è privo del difensore di fiducia, può nominarne sino a due, mentre si trova in corso di detenzione, tramite l’ufficio matricola, dove trova anche l’albo degli avvocati del circondario.
La nomina del difensore di fiducia comporta la immediata estromissione del difensore d’ufficio.
c) retribuzione dell’avvocato
Tanto il difensore d’ufficio che quello di fiducia devono essere retribuiti dal cittadino detenuto. Nel caso in cui la persona detenuta si trovi in condizioni di disagio economico, può essere ammessa al patrocinio dello Stato.
d) il patrocinio a spese dello stato
E’ un istituto che permette di farsi assistere da un avvocato e da un consulente tecnico, senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali.
E’ammesso nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, tributario e di volontaria giurisdizione e vale per ogni grado e per ogni fase del processo.
Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è considerato non abbiente al momento della presentazione della domanda, qualora tale condizione permanga per tutta la durata del processo.
Se l’interessato vive solo, la somma dei suoi redditi non deve superare 9.723,84 euro (il limite di reddito viene aggiornato ogni due anni). Ai fini del calcolo del reddito si considerano tutte le somme ed i cespiti imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (lrpef) percepiti nell’ultimo anno, come lo stipendio da lavoro dipendente, la pensione, il reddito da lavoro autonomo, ecc.
Si tiene conto, inoltre, dei redditi esenti da lrpef (es.: pensione di guerra, indennità d’accompagnamento, ecc…) o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.
Se l’ interessato vive con la famiglia i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi.
Al contrario si considera solo il reddito dell’ interessato se egli è in causa contro i familiari.
Può farsi assistere nei giudizi penali chi è cittadino italiano o cittadino straniero, anche minorenne o apolide residente in Italia.
Non può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nei giudizi penali, chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale e chi è difeso da più di un avvocato
Può fare la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio esclusivamente l’interessato, a pena di inammissibilità, la firma deve essere autenticata dal difensore o dal funzionario che riceve la domanda.
La domanda la può presentare l’interessato o il difensore, anche con raccomandata postale, prima dell’inizio del giudizio o durante il giudizio stesso, ma gli effetti decorrono dalla presentazione della domanda, che viene inoltrata tramite la direzione del carcere.
e) patrocinio per i detenuti stranieri
Per i detenuti stranieri è necessaria copia di un documento di identità e la certificazione dell’autorità consolare riguardante i redditi prodotti all’estero. In assenza di risposta dell’autorità consolare è sufficiente un’ autocertificazione.